Con la recente Legge 145/2018 (in vigore dal 1 gennaio di quest’anno) stata introdotta una discutibile modifica all’art. 142 del Codice delle Assicurazioni, che prevede il diritto di surroga dell’INAIL in caso di “sinistro in itinere”.
L’incidente stradale che si verifica “in itinere” riguarda i lavoratori dipendenti assicurati INAIL i quali hanno la sfortuna di rimanere coinvolti in un sinistro durante il tragitto tra casa e lavoro (o viceversa) oppure durante uno spostamento necessario nello svolgimento delle proprie mansioni. In questi casi la copertura assicurativa per infortuni INAIL viene garantita, fermo restando il diritto per il danneggiato di pretendere dal civilre responsabile anche il risarcimento per le voci di danno che non sono indennizzate dall’ente previdenziale (i cosiddetti danni “differenziali” come l’inabilità temporanea o i dani riguardanti l’accezione morale ed esistenziale del danno biologico).
Fino al 31 dicembre 2018, l’art. 142 del Codice delle Assicurazioni prevedeva che la compagnia di assicurazioni riservasse all’INAIL la somma corrispondente all’importo da quest’ultimo riconosciuta (o da riconoscere, sotto forma di rendita) al lavoratore. Pertanto il danneggiato, di fatto, si vedeva scorporare dal risarcimento per danno da invalidità permanente, la quota a carico dell’INAIL.
Ebbene, con la modifica introdotta all’art. 142 dalla Legge di Bilancio 2019, ora l’INAIL ha diritto di vedersi riservata non soltanto la quota di rendita riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale, ma anche quella prevista a titolo di danno patrimoniale per la perdita di capacità lavorativa.
Ciò significa, in pratica, che un soggetto rimasto vittima di sinistro in itinere, se fino al 31 dicembre 2018, a fronte del riconoscimento di una rendita INAIL attualizzata pari a 100 mila euro, di cui 50 mila a titolo di danno non patrimonuiale e 50 mila a titolo di danno patrimoniale, poteva vedersi scorporare dal risarcimento riconosciuto in ambito RC auto per il danno biologico, supponiamo pari a 100 mila euro, una somma pari a 50 mila euro; a partire dal 1 gennaio 2019, invece, nell’esempio sopra riportato il povero danneggiato si vedrà decurtato interamente il risarcimento in ambito RC Auto, subendo un taglio netto al ristoro economico complessivo pari a 50 mila euro.
Ovviamente questa novità sta facendo discutere tutti gli operatori di settore.
Poichè la Giurisprudenza, anche di Cassazione, si è pronunciata più volte sul punto, chiarendo che la decurtazione deve riguardare voci di danno corrispondenti, siamo certi che si tratti di una modifica destinata ad avere vita breve.
Ma finchè non ci sarà un nuovo intervento del legislatore, quanti danneggiati dovranno subirne le ingiuste conseguenze?