A lungo si è discusso, negli ultimi anni, sul risarcimento delle lesioni lievi (cioè che abbiano residuato una invalidità permanente fino al 9%) conseguenti a sinistri stradali e, più in particolare, sulle tipologie di accertamenti minimi necessari per poterle documentare e provare.
La questione, da sempre annosa, è costantemente oggetto di confronto tra avvocati, patrocinatori stragiudiziali, medici legali e liquidatori.
Il caso più classico è quello del cosiddetto “colpo di frusta”, come viene chiamata in gergo la patologia traumatica del rachide cervicale. Infatti, sebbene esista ampia letteratura medica a riguardo, la riconoscibilità della effettiva lesione in concreto nei soggetti che ne rimangono vittime è sempre stata oggetto di accesi dibattiti.
La normativa del 2012: presunto obbligo di accertamento strumentale per il risarcimento delle lesioni lievi
Nel 2012 il Legislatore ha introdotto una modifica al Codice delle Assicurazioni con l’obiettivo di limitare il risarcimento delle lesioni lievi, nei suoi risvolti permanenti, nell’ambito RC auto, soltanto nei casi in cui il danneggiato ne documentasse l’esistenza mediante «accertamenti strumentali», per altro con una formulazione normativa del tutto infelice, che ha suscitato non poche perplessità tra gli operatori del settore.
Già all’epoca la giurisprudenza aveva avuto modo di pronunciarsi più volte sulla questione, anche con sentenze di legittimità, confermando che l’accertamento della menomazione poteva avvenire pur senza l’uso di strumentazioni, in quanto particolari lesioni, come il «colpo di frusta», secondo quanto previsto dalla letteratura medica, possono essere verificabili a seguito di accertamento meramente clinico, senza l’ausilio di radiografie o altro tipo di strumenti.
Con la Legge Concorrenza del 2017 si è però introdotta una nuova modifica all’art. 139 del Codice delle Assicurazioni, che ora specifica quanto segue: «In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente».
Tale riformulazione sembrava ribadire in modo definitivo che, senza accertamento strumentale, solo le lesioni come le cicatrici possono essere verificate «visivamente» e, di conseguenza, considerabili come risarcibili.
Ciononostante, la giurisprudenza ha continuato ad orientarsi secondo la precedente interpretazione, lasciando, giustamente, che fosse la scienza medica a stabilire quando una lesione richiedesse un accertamento strumentale e quando fosse sufficiente un accertamento clinico o visivo.
Risarcimento delle lesioni lievi: interviene la Cassazione
Ebbene, con un’ordinanza datata 11 settembre 2018 (n. 22066), la Corte di Cassazione ha nuovamente confermato che gli accertamenti diagnostici strumentali (radiografie, tac e tutti gli esami cui seguono referti strumentali per immagini) non sono condizione assoluta e necessaria per il risarcimento dei danni fisici conseguenti a lesioni lievi.
Secondo la Suprema Corte, infatti, la riforma non ha stabilito un automatismo per cui il riconoscimento dell’invalidità permanente si debba considerare vincolato a una verifica delle lesioni strettamente strumentale. I giudici di Piazza Cavour affermano il principio secondo cui deve ritenersi che «ferma restando la necessità di un rigoroso accertamento medico-legale da compiersi in base a criteri oggettivi, la sussistenza dell’invalidità permanente non possa essere esclusa per il solo fatto che non sia documentata da un referto strumentale per immagini, sulla base di un automatismo che vincoli, sempre e comunque, il riconoscimento dell’invalidità permanente ad una verifica di natura strumentale».
Il giudice del merito, quindi, dovrà stabilire la sussistenza dell’«invalidità permanente lamentata dagli odierni ricorrenti e se la stessa possa ritenersi o meno comprovata sulla base di criteri oggettivi o se, in concreto, la patologia dedotta sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale».
In altre parole, i liquidatori non potranno più sostenere in maniera assoluta la non risarcibilità degli esiti invalidanti di lesioni lievi qualora queste ultime non fossero supportate da accertamenti strumentali, in quanto si dovrà verificare se quel particolare tipo di lesione, secondo la letteratura medica, è considerato come accertabile anche mediante accertamento clinico o visivo.
Del resto sembra evidente che il Legislatore non possa sostituirsi a medico.
La menomazione o c’è, o non c’è. E se c’è, va risarcita!
Stabilire dal di fuori regole e parametri entro i quali far rientrare le valutazioni dei medici legali senza che tali riferimenti abbiano conferma e giustificazione nella stessa scienza medica, riteniamo costituisca un’ingerenza inaccettabile. Dovrà essere sempre e comunque il medico, facendo riferimento alla sua materia, stabilire se e come possa essere rilevata l’esistenza di una lesione.
Ci auguriamo che questa ordinanza della Corte di Cassazione costituisca davvero la parola “fine” in materia di risarcimento delle lesioni lievi.i lievi.